
INFORMAUTISMO N° 8 - ANNO 2004, maggio-agosto
I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali secondo il documento del Ministero del Lavoro del 29 marzo 2004(di Salvatore Nocera)
l documento del Ministero del Lavoro del 29 marzo 2004 sui livelli essenziali delle prestazioni sociali è ben strutturato e sembra fortemente ancorato alla giurisprudenza della corte costituzionale, anche se le conclusioni cui perviene riducono notevolmente le aspettative sulla realizzazione dei diritti alle prestazioni sociali.
Infatti il documento fonda tutto il ragionamento sul concetto di “livelli essenziali”, di cui all’art 117 della Costituzione. Il concetto di livelli essenziali, non coincide con quello di “nucleo essenziale del diritto soggettivo”, elaborato dalla Corte costituzionale; ma lo comprende.
Il nucleo essenziale di un diritto soggettivo è costituito dalle prestazioni, previste da apposite leggi che ne hanno garantito l’esigibilità tramite la copertura finanziaria. I livelli essenziali delle prestazioni, diverse da quelle economiche, garantite dalle apposite leggi, debbono invece essere formulati dallo Stato ( art 117 Così., comma 1 lett. M, però con decreto concordato con le regioni nell’ambito della Conferenza unificata Stato-regioni ( L.n. 289/02 art 43 comma 3, come confermata dalla Sentenza n. 88/03 della Corte costituzionale).
Conseguentemente la definizione dei “livelli essenziali ” delle prestazioni sociali, diverse da quelle economiche, si avrà solo dopo un accordo globale fra Stato e regioni, che comprenda anche l’ammontare dei finanziamenti rispettivi, e solo da allora tali prestazioni saranno esigibili.
Anzi, dal momento che le prestazioni “ essenziali ” sono tali non solo sotto il profilo dell’erogazione da parte delle Regioni e quindi degli enti locali, ma anche delle “ modalità di erogazione “ e quindi sotto il profilo “ dell’organizzazione regionale “ ( materia costituzionalmente riservata alla competenza esclusiva delle regioni ), anche sugli aspetti organizzativi fra Stato e regioni occorrerà trovare un accordo.
Tutto ciò nel rispetto dei principi di “ legalità”, “ ragionevolezza “ e “collaborazione”, fissati dalla Corte costituzionale da ultimo nella Sentenza n. 303/03.
Da ciò deriva che esigibili sono i diritti alle prestazioni economiche, mentre gli altri livelli essenziali delle prestazioni sociali debbono considerarsi “ ad esigibilità SOSTENIBILE”, cioè , esigibili se ed in quanto sia stato raggiunto un accordo fra Stato e regioni circa l’elencazione delle stesse, il finanziamento della loro quantità e qualità e le modalità organizzative di erogazione e di monitoraggio a livello centrale.
Questi ragionamenti e questa conclusione non sono una novità per chi ha dimestichezza con i fondamentali concetti giuridici. Infatti eravamo stati in moltissimi a criticare l’art 22 della L.n. 328/00, che non definisce i livelli essenziali ( ma si limita ad elencarli, senza che poi il Governo li avesse elencati nel Piano nazionale sociale).
Abbiamo pure criticato l’art 2 della stessa legge, che parla di “diritto soggettivo alle prestazioni e loro esigibilità”. Io avevo espressamente criticato tale formulazione nel mio libro “La legge di riforma dei servizi sociali “ ed. “Il Melograno” Larino, e MoVI Roma 2001, pp 25-26 e p 107, alla fine del par. n. 9.(Il testo è scaricabile pure dal sito www.edscuola.it/archivio/handicap/materiali
Quella che la Corte costituzionale ed il documento ministeriale chiama col termine “esigibilità SOSTENIBILE” già era ricompresso nel termine tecnico di “interesse legittimo”, contrapposto a quello di “diritto soggettivo perfetto”.
Solo il diritto soggettivo perfetto, formulato nelle norme con precisa indicazione del debitore, del creditore, dell’ammontare della prestazione assicurata da finanziamenti, è esigibile, altrimenti, qualunque situazione giuridica,,anche se denominata “diritto soggettivo”, priva di uno di questi requisiti è un semplice “interesse legittimo”, tutelabile cioè solo se “occasionalmente protetto” nell’ambito dell’interesse “generale” e non anche dell’interesse “ soggettivo”.
Sarà necessario ed urgente che si avvii la Conferenza Stato-regioni per addivenire ad un accordo, solo al termine del quale, si potranno elencare i diritti esigibili con riguardo a specifiche prestazioni sociali, che, come dice il documento, potranno cambiare a seconda della valutazione circa la loro essenzialità nei diversi periodi storici.
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