
INFORMAUTISMO N° 13 - ANNO 2006, gennaio-aprile
Uscito il decreto sulla certificazione dell’handicap ai fini scolastici(di Avv. Salvatore Nocera - FISH)
La Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio
2006 pubblica il Decreto del presidente del
consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio
2006 sulla certificazione dell’handicap a fini scolastici che era stato
previsto dall’art. 35 comma 7 della Legge
Finanziaria n. 289 del 2002.
Il testo è identico a quello circolato
negli ultimi mesi e recensito nel sito dell’AIPD con la scheda n. 193.
Dato
il tempo trascorso dalla sua prevista emanazione (febbraio 2003) e l’anno
scolastico avviato, è bene fornire alcune
indicazioni alle famiglie per la tutela dei loro diritti onde evitare
contenzioso con l’amministrazione scolastica.
- Sia l’art. 2 che l’art. 5 del decreto prevedono che esso
si applichi agli accertamenti successivi a quelli della
sua entrata in vigore in vista di un corretto avvio dell’anno scolastico.
Pertanto siccome gli accertamenti debbono pervenire entro la data delle
iscrizioni, gennaio
dell’anno antecedente alla frequenza degli alunni, il decreto in oggetto
dovrà riguardare le certificazioni utili per le iscrizioni all’anno
scolastico 2007/2008, giacché quelle per l’anno scolastico 2006/2007
sono già scadute e sono state effettuate sulla base della normativa
precedente. Dunque, anche se si sta provvedendo attualmente alle richieste
delle deroghe
per gli organici di fatto per i posti per le attività di sostegno
per l’anno scolastico 2006/2007, queste richieste debbono essere effettuate sulla base delle vecchie certificazioni e non possono essere effettuate sulla base del nuovo regolamento.
- In vista dell’applicazione del nuovo regolamento è da tener
presente che non sarà più uno specialista singolo a provvedere
alle certificazioni, ma dovrà essere un organismo collegiale che
ciascuna Regione individuerà nell’ambito delle AA.SS.LL. Ciò comporta la
necessità che il Ministero della Salute concordi con le Regioni
dei criteri uniformi di certificazione sulla base
delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, come
espressamente detto nel decreto. Senza l’individuazione di criteri comuni
di certificazione e degli organismi collegiali, numericamente sufficienti sul
territorio di ciascuna ASL, non è pensabile che si potrà avere
un miglioramento nell’attuale
situazione delle certificazioni.
- Dati i ritardi di emanazione del decreto,
il parametro per la formulazione dei posti di sostegno in organico di diritto
(uno per ogni gruppo di 138 alunni) risulta ormai insufficiente soprattutto
per le scuole superiori (secondarie di secondo grado) e per la scuola materna (scuola
dell’infanzia). Infatti nel decreto si stabilisce che le deroghe, rispetto
all’organico di diritto, verranno concesse nei soli casi di certificazione
di handicap in situazione
di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92.
Ora, a causa della riduzione costante del
numero degli iscritti per il calo della natalità, il numero dei
posti di sostegno in organico di diritto si riduce, mentre cresce il numero
degli alunni certificati soprattutto nei due ordini di scuola sopraindicati
e cresce
quindi la necessità di posti in deroga. Occorrerà quindi modificare
il parametro di 1 posto ogni 138 alunni portandolo a un parametro più realistico
di 1 posto ogni 100 alunni, e prevedere le deroghe in tutti quei casi in
cui il gruppo di lavoro composto da operatori scolastici socio-sanitari
e famiglia, come ribadito nel nuovo decreto, individua nella formulazione
del PEI le risorse necessarie all’integrazione
scolastica ivi comprese le ore di sostegno. Ciò significa che le deroghe
rispetto agli “organici di diritto” dovranno essere concesse anche
in casi che non siano di “particolare gravità”, se lo ritiene necessario
il gruppo di lavoro apposito. Sulla norma del decreto che consente le deroghe
nei soli
casi di “gravità” e sull’art 35 comma 7 L.n.
289/02 che ha introdotta questa limitazione, il Consiglio di Stato , nel suo
specifico parere dell’Agosto 2006 aveva avanzato seri dubbi di costituzionalità.
Ma il Governo uscente non ne ha tenuto alcun conto, pur di ridurre la spesa,
incurante delle sentenze che l’aumentano , in tutti i casi di immotivata
riduzione delle ore di sostegno e di mancata offerta di altre risorse
come la formazione dei docenti curricolari. Per questo le Associazioni aderenti
alla F I S H chiedono l’abrogazione di questa normativa, incurante
del principio di personalizzazione.
- L’art. 3 commi 1 e 3 porta una innovazione al decreto del Presidente
della Repubblica del 24 febbraio 1994, laddove si prevede che tutti gli
adempimenti concernenti diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale
e PEI debbano avvenire entro e non oltre il 31
luglio dell’anno precedente la frequenza degli alunni interessati
(mentre il DPR del 1994 prevedeva che tali adempimenti dovessero essere
compiuti nei primi 3 mesi
dall’inizio della frequenza dell’alunno). Ciò per consentire
una programmazione seria delle risorse, evitando che gli alunni interessati
rimangano privi delle necessarie risorse, addirittura per alcuni mesi a
partire dall’inizio
del nuovo anno scolastico.
- L’art. 3 comma 3 del nuovo decreto sottolinea
la necessità di accordi fra Regioni, Ufficio Scolastico Regionale
e ASL per coordinare i rispettivi interventi, ovviamente
in funzione di una migliore qualità dell’integrazione scolastica.
Questa norma riecheggia gli accordi di programma previsti dalla Legge Quadro 104/92
e che è bene che vengano promossi come accordi - quadro a livello
regionale, sulla base dei quali poi provvedere alla stipula di accordi
di programma provinciali o comunali e, comunque, a livello di piani di zona,
ambito nel quale potranno essere sottoscritti anche dalle scuole autonome
singole, o meglio, associate in rete.
- Per gli alunni con Sindrome di
Down il nuovo decreto crea
un problema interpretativo. Infatti per essi già l'art. 94, comma
3 della Legge 289/2002 prevedeva che la loro situazione di handicap grave,
prevista per legge, potesse essere accertata sulla base della mappa cromosomica,
anche dal medico di famiglia. La norma del nuovo decreto avrebbe abrogato
questa facilitazione, pretendendo anche per essi una certificazione
collegiale? Ma ciò non sarebbe in contraddizione con quanto stabilito
dall'art. 6 della legge n. 80/2006 sulla semplificazione degli accertamenti
in materia di disabilità? Urge un chiarimento in tal senso da parte
del nuovo Ministro dell'Istruzione, eventualmente d'intesa con il nuovo Ministro
della Salute. In mancanza di tale chiarimento è bene
che venga ulteriormente rinviata l'applicazione del nuovo decreto, il quale
se ha atteso oltre tre anni può attenderne
altri, onde evitare complicazioni alla già difficile situazione
della qualità dell'integrazione scolastica.
- Sarà necessario che il nuovo Ministro chiarisca bene, subito, a tutti gli uffici scolastici regionali la nuova tempistica degli adempimenti, onde evitare conflitti con le famiglie e le loro associazioni.
Avv. Salvatore Nocera Responsabile giuridico Osservatorio Scolastico AIPD
NOTA: Questo articolo e' disponibile anche in formato PDF

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