
INFORMAUTISMO N° 12 - ANNO 2005, settembre-dicembre
Emendamento FISH sulle rivedibilitā delle condizioni che determinano l'invaliditā(di FISH)
ALL’ARTICOLO 1, DOPO IL COMMA 188, INSERIRE :
“188 – bis – Le Regioni adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario effettuate ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 per l’invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l’accertamento dell’handicap e dell’handicap grave ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni che saranno svolte dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale. Le Regioni provvedono a determinare le modalità concrete
188 – ter - All’ articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 3, dopo le parole “si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” è aggiunto il seguente periodo : “, e al personale di cui all’articolo 33, comma 5 della medesima legge.”..»”.
“188 ter “Il comma 7 dell’articolo 42 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 è sostituito con il seguente:
“7. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito
dal seguente:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate, o ingravescenti
che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento
della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sono individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali
sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata
la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni
mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea
a comprovare la minorazione».”
RELAZIONE
L’emendamento proposto è teso a semplificare le procedure relative agli accertamenti sanitari previsti per legge per le persone con disabilità e prevede che siano le Regioni a regolamentare il funzionamento concreto delle commissioni esistenti. Le Associazioni delle persone con disabilità e loro familiari e le OO. SS. da tempo lamentano l’onerosità economica, fisica e psicologica cui vengono assoggettati quanti debbono sottoporsi ad accertamenti medico legali al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti nei diversi ambiti di godimento degli stessi (scuola, sanità, lavoro, assistenza sociale, emolumenti economici, trasporti etc.). Un’esigenza di unificazione di tutti questi interventi è stata espressa anche di recente dal Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi – Adunanza del 29/08/2005 parere n. 4699/03 reso a proposito dell’emanando Decreto sull’accertamento di handicap al fine dell’integrazione scolastica previsto dall’art. 35 comma 7 della Legge 289/2002. Il comma successivo proposto va in analoga direzione: semplificazione e limitazione delle visite di rivedibilità e di controllo quando siano palesemente inutili.
Vengono da più parti segnalate frequenti situazioni paradossali di soggetti richiamati a visita di rivedibilità o di controllo a campione anche in presenza di patologie stabilizzate (es. amputazioni di arto, condizioni genetiche) che non comportano variazione nel tempo. Questo causa un inutile disagio per i cittadini e un sovraccarico di lavoro per le stesse Commissioni deputate all’accertamento. La legge 326 citata aveva previsto una delega al Ministero dell’Economia che non ha avuto seguito. Il testo proposto ripropone quella delega, prevedendo che l’elenco delle patologie consideri la stabilizzazione al di là della gravità della menomazione, ritenendo la stabilizzazione l’unico elemento che non modifichi il valore del primo accertamento.
Il testo proposto dall’emendamento non prevede oneri aggiuntivi per l’erario, anzi data la semplificazione della procedura comporta una riduzione certa di spesa pubblica.© Autismo Italia onlus